(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30
                        del 31 ottobre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
    1. Dopo  il  comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 12 gennaio
2000,  n.  1 "Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli
utenti" e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  Le  associazioni iscritte nell'elenco di cui all'Art. 3,
presentano  alla  giunta  regionale  entro  il  31 dicembre  2000, le
iniziative    che   intendono   relalizzare   nel   corso   dell'anno
successivo.".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    La  presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 28 dello
statuto  e dell'Art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.

      Firenze, 25 ottobre 2000

                              PASSALEVA
    (Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale
                          n. 132/22.5.2000)

    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
20 settembre  2000 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il
19 ottobre 2000.