(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 31 ottobre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti" e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'Art. 3, presentano alla giunta regionale entro il 31 dicembre 2000, le iniziative che intendono relalizzare nel corso dell'anno successivo.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 28 dello statuto e dell'Art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 25 ottobre 2000 PASSALEVA (Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 132/22.5.2000) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 20 settembre 2000 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 19 ottobre 2000.